(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 19 agosto 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto  l'art.  53  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, in  virtu'  del  quale  il  Presidente  emana  i
regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
  Vista  la  legge  provinciale  6  agosto  1991,  n.  16, cosi' come
modificata  con  la  legge  provinciale  9  settembre  1996,  n.   8,
concernente "Disciplina della raccolti dei funghi";
  Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio
1973,  n. 18, concernente "Norme per la disciplina della raccolta dei
funghi", emanato con DPGP 13 gennaio 1975, n. 4-35/Leg.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  7209 di data  4
luglio  1997  concernente  l'approvazione  del  nuovo "Regolamento di
disciplina della raccolta dei funghi";
 
                              Decreta:
 
  1) il nuovo testo regolamentare  previsto  dall'articolo  10  della
legge   provinciale   6  agosto  1991,  n.  16  e  s.m.,  concernente
"Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi", sostituisce il
gia'  citato  regolamento  emanato  con  DPGP  13  gennaio  1974,  n.
4-35/Leg.;
   2)  il  presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
 
                      REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
                      DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
 
                               Art. 1.
                         Raccolta dei funghi
 
  1. Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei  funghi
e'  consentita  a  chiunque  sia in possesso della denuncia di inizio
dell'attivita' medesima e previo pagamento  della  somma  determinata
dalla  Giunta  provinciale  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2 della
legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei
funghi), fatto salvo quanto disposto per i cittadini residenti in  un
comune  della  provincia  e  per  i  proprietari o possessori di aree
boscate nonche' quanto disposto in ordine  al  rilascio  di  permessi
speciali  ai  sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente
regolamento.