(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 19 agosto 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtu' del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; Vista la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, cosi' come modificata con la legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente "Disciplina della raccolti dei funghi"; Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi", emanato con DPGP 13 gennaio 1975, n. 4-35/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7209 di data 4 luglio 1997 concernente l'approvazione del nuovo "Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi"; Decreta: 1) il nuovo testo regolamentare previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e s.m., concernente "Regolamento di disciplina della raccolta dei funghi", sostituisce il gia' citato regolamento emanato con DPGP 13 gennaio 1974, n. 4-35/Leg.; 2) il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI Art. 1. Raccolta dei funghi 1. Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi e' consentita a chiunque sia in possesso della denuncia di inizio dell'attivita' medesima e previo pagamento della somma determinata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi), fatto salvo quanto disposto per i cittadini residenti in un comune della provincia e per i proprietari o possessori di aree boscate nonche' quanto disposto in ordine al rilascio di permessi speciali ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.